Municipium
Competenze
L'Ufficio Tributi si occupa della gestione delle entrate tributarie derivanti dall'Imposta Municipale propria (IMU), dalla Tassa sui rifiuti e sui servizi (TARI) e di quelle extratributarie come il Canone Unico, nonché della riscossione del servizio di illuminazione votiva delle sepolture.
Imposta di Soggiorno
Modalità di applicazione
Secondo quanto stabilito dal Regolamento (in allegato), l'imposta di soggiorno si applica agli ospiti che pernottano nelle strutture ricettive nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. La tariffa viene corrisposta a persona per ogni singola notte di permanenza e riscossa dal gestore della struttura ricettiva che provvede al trasferimento delle somme a favore del Comune. La misura dell’imposta è definita annualmente dalla Giunta Comunale e commisurata alla tipologia delle strutture. Per quelle alberghiere, il riferimento è la classificazione articolata in “stelle”; per l'extralberghiero, la misura è definita in base alla classificazione articolata in “chiavi” e per le altre strutture extralberghiere, come previsto dalla normativa regionale, la misura sarà definita in maniera unica, differenziata per tipologia: affittacamere, professionali e non; agriturismo e case vacanze; campeggi; case per ferie e residenze d'epoca.
Sono soggetti ad imposta di soggirono anche gli ospiti degli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall’art.1 comma 2 lettera c) della Legge 431/1998 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli ospiti degli immobili adibiti a locazioni brevi.
Esenzioni
L’imposta non è applicata oltre il quarto giorno di soggiorno consecutivo nello/a stesso/a albergo, campeggio, casa per ferie, ostello, affittacamere e residenze d’epoca, e oltre il settimo giorno nello/a stesso/a agriturismo, casa vacanze e residence. Il Regolamento prevede anche alcune esenzioni dedicate, ad esempio, ai residenti nel comune di Castellina in Chianti, agli under 14, ai portatori di handicap, a coloro che soggiornano nelle strutture per sottoporsi a cure o per motivi di lavoro in forma occasionale. In caso di mancato versamento, viene applicata, come da normativa vigente, una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.
Finalità e destinazione delle risorse
Il Regolamento, sottoscritto con gli altri Comuni del Chianti fiorentino e senese (Barberino Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa), dai Comuni di Bagno a Ripoli e Impruneta e dalle Associazioni di categoria, individua le finalità dell’imposta, che sarà destinata al finanziamento, parziale o totale, di una rete di investimenti culturali e di azioni di promozione turistica. Oltre alla manutenzione del patrimonio pubblico, alla viabilità, alla segnaletica e alla manutenzione delle strade comunali, la tariffa è finalizzata anche a finanziare il controllo connesso alle attività ricettive. Link per il collegamento al software per la gestione on line dell’imposta.
Il Regolamento, sottoscritto con gli altri Comuni del Chianti fiorentino e senese (Barberino Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa), dai Comuni di Bagno a Ripoli e Impruneta e dalle Associazioni di categoria, individua le finalità dell’imposta, che sarà destinata al finanziamento, parziale o totale, di una rete di investimenti culturali e di azioni di promozione turistica. Oltre alla manutenzione del patrimonio pubblico, alla viabilità, alla segnaletica e alla manutenzione delle strade comunali, la tariffa è finalizzata anche a finanziare il controllo connesso alle attività ricettive. Link per il collegamento al software per la gestione on line dell’imposta.
NORMATIVA:
MODULISTICA:
LINK:
CONTATTI: Rosalba Ales 0577.742344 - impostadisoggiorno@comune.castellina.si.it -
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO:
martedì 09.00-14.00/14.30-17.30
mercoledì 09.00-14.00/14.30-17.30 (pomeriggio solo su appuntamento)
Pagamento Canone Occupazione Suolo e Aree Pubbliche (COSAP)
Chiunque intenda occupare aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio e relativi spazi sovra e sottostanti deve chiedere la concessione all’Amministrazione comunale.
Tipologie di occupazioni di suolo pubblico:
- Occupazione di suolo pubblico permanente (compresi Passi carrabili): si tratta di occupazione a carattere stabile avente durata non inferiore all’anno.
- Occupazione di suolo pubblico temporanea: si tratta di occupazioni di durata inferiore all’anno e che, comunque, non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell’area.
Per tutte le tipologie di occupazione è necessario presentare la seguente documentazione:
- domanda predisposta dall’Ente il cui modello è reperibile dal sito internet o presso l’Ufficio Tributi;
- n.2 marche da bollo da € 16,00;
- planimetria relativa all’identificazione dell’area occupata con relative misure.
Sono soggette al canone anche le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico come, ad esempio, quelle realizzate con insegne o con condutture sotterranee. Per le occupazioni temporanee i cittadini devono presentare la domanda almeno 15 giorni prima della data di occupazione. La concessione è rilasciata prima dell’occupazione materiale del suolo e dopo il versamento del relativo canone. Colui che richiede ed ottiene la concessione ha l’obbligo di esibirla a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza. Il titolare della concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve pagare il canone COSAP. Alla scadenza, la concessione per occupazione permanente è rinnovata tacitamente salvo che il concessionario o il Comune non diano disdetta un mese prima. La concessione temporanea può essere rinnovata 5 giorni prima della scadenza presentando una nuova domanda di concessione di occupazione.
- n.2 marche da bollo da € 16,00;
- planimetria relativa all’identificazione dell’area occupata con relative misure.
Sono soggette al canone anche le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico come, ad esempio, quelle realizzate con insegne o con condutture sotterranee. Per le occupazioni temporanee i cittadini devono presentare la domanda almeno 15 giorni prima della data di occupazione. La concessione è rilasciata prima dell’occupazione materiale del suolo e dopo il versamento del relativo canone. Colui che richiede ed ottiene la concessione ha l’obbligo di esibirla a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza. Il titolare della concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve pagare il canone COSAP. Alla scadenza, la concessione per occupazione permanente è rinnovata tacitamente salvo che il concessionario o il Comune non diano disdetta un mese prima. La concessione temporanea può essere rinnovata 5 giorni prima della scadenza presentando una nuova domanda di concessione di occupazione.
Per le occupazioni insistenti su strade provinciali e/o regionali al difuori del centro abitato i diretti interessati devono rivolgersi all’Amministrazione Provinciale di Siena – Servizio Patrimonio e Demanio – U.O. Demanio stradale – P.zza Duomo 9- tel. 0577/241358.
Per le occupazioni insistenti su strade provinciali e/o regionali all’interno del centro abitato (Viale Rimembranza, Via IV Novembre, P.zza Roma, Via Val d’Elsa; Via Fiorentina, Via Chiantigiana, Via Statale, Loc. Godenano, Loc. Corcefiorentina, Loc. Fioraie, Loc. San Leonino, Loc. Piazza) i diretti interessati devono presentare a questo Ufficio domanda sui modelli dell’Amministrazione Prov.le di Siena fornendo altresì la documentazione in essi richiesta.
MODULISTICA:
CONTATTI: Rosalba Ales 0577.742344 - suolopubblico@comune.castellina.si.it
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO:
martedì 09.00-14.00/14.30-17.30
mercoledì 09.00-14.00/14.30-17.30 (pomeriggio solo su appuntamento)
Calcolo IMU
L’IMU è dovuta da chi possiede immobili (fabbricati ed aree fabbricabili) a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione (anche quello spettante al coniuge superstite), enfiteusi, superficie sugli stessi. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
ABITAZIONE PRINCIPALE: per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
ABITAZIONE PRINCIPALE: per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
L’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, ai soli fini IMU, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto, su tale abitazione e relative pertinenze, l’assegnatario può applicare l’aliquota ridotta e la detrazione prevista per l’abitazione principale.
E’ inoltre equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all’AIRE del Comune di Castellina in Chianti, a condizione che non risultino locate.
Per beneficiare di tali equiparazioni all’abitazione principale, è necessario presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, ai soli fini IMU, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto, su tale abitazione e relative pertinenze, l’assegnatario può applicare l’aliquota ridotta e la detrazione prevista per l’abitazione principale.
E’ inoltre equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all’AIRE del Comune di Castellina in Chianti, a condizione che non risultino locate.
Per beneficiare di tali equiparazioni all’abitazione principale, è necessario presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
LINK:
CONTATTI: Sara Guarracino 0577.742330 - 0577.742327
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO:
Lunedì-Mercoledì-Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00
In attuazione dell’art.1 - comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. a decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) che si basa su due presupposti impositivi di cui uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l’altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
Il tributo IUC è composto:
a) dall’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune. Nell’anno d’imposta 2016 sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
c) dalla Tassa sui rifiuti (TARI), ex TARES - ex TARSU a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
a) dall’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune. Nell’anno d’imposta 2016 sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
c) dalla Tassa sui rifiuti (TARI), ex TARES - ex TARSU a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
ALLEGATO: REGOLAMENTO IUC 2019
CONTATTI: Rosalba Ales 0577.742344 - suolopubblico@comune.castellina.si.it
TARI
Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative, deve provvedere al pagamento del tributo. Il predetto tributo è destinato a finanziare il 100% dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti. Con delibera n. 21 del 28/04/2023 il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe per l’anno 2023 stabilendo altresì di richiedere ai contribuenti il pagamento in due rate di cui una in acconto calcolato sulla base del 50% delle tariffe approvato con il suddetto atto con scadenza 31 maggio 2023 e della rata a saldo con scadenza 30 novembre 2023, corrispondente al restante 50% della tariffa.
COME SI PAGA
COME SI PAGA
Agli utenti sarà inviato avviso di pagamento contenente modello F24 precompilato da utilizzare per il pagamento. Il pagamento, come previsto dalla vigente normativa, deve essere effettuato esclusivamente mediante modello F24. La rata che verrà inviata a saldo del tributo TARI entro il 30 novembre 2023 terrà conto dell’acconto già fatturato dall’Ente e precedentemente inviato con scadenza 31 maggio 2023. Si ricorda che la dichiarazione va presentata entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione ossia dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi.
REGOLAMENTO TARI – MODIFICHE
Si rende noto che con deliberazione n. 22 del 28/04/2023 il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al Regolamento TARI. Tali modifiche, che si allineano alla deliberazione di ARERA del 18/01/2022 n. 15 (“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”) ed all’Allegato A – TQRIF, riguardano nello specifico i seguenti articoli: art. 28 (“dichiarazione”); art. 29 (“modalità di versamento”); art.30 (“rimborsi e compensazione”); art 35 (“norme di rinvio e clausola di salvaguardia”). Tale atto ha altresì introdotto l’art. 28 bis recante la disciplina di “reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati”. Il testo del Regolamento approvato è scaricabile nella sottostante sezione “documenti- normativa”.
AGEVOLAZIONI
Anche per l’anno 2023 questa Amministrazione, in forza dell’art. 26, comma 2 del vigente Regolamento TARI ha previsto forme di agevolazione tramite assegnazione di contributi economici a sostegno di contribuenti TARI in stato di disagio sulla base dell’ISEE; tale assegnazione comporterà una riduzione delle tariffe per le utenze domestiche secondo specifici requisiti di ammissione. Nei prossimi mesi sarà pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi economici a sostegno dei contribuenti TARI in stato di disagio nonché relativa domanda da presentare al Comune.
RIDUZIONI
Con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 28/04/2023 questa Amministrazione ha previsto un ulteriore caso di riduzione della tariffa TARI riferito alle utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo e non locate neppure per finalità turistiche, aggiungendo il comma II all’art. 25 del Regolamento. Tale specifica destinazione deve essere indicata nella denuncia originaria o nella denuncia di variazione o a mezzo apposito modello di richiesta presente nella sottostante modulistica e con espressa dichiarazione di non voler cedere l’alloggio in locazione per finalità turistiche. Si specifica che è fatto salvo l’accertamento da parte del Comune. Alle suddette condizioni sarà applicata una riduzione della tariffa nella misura del 20% della parte variabile. La riduzione sarà applicata dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione e sulla base di apposita dichiarazione/richiesta di riduzione ed idonea documentazione. Il modulo da utilizzare per la richiesta è scaricabile dalla sottostante sezione “documenti-normativa”.
REGOLAMENTO TARI – MODIFICHE
Si rende noto che con deliberazione n. 22 del 28/04/2023 il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al Regolamento TARI. Tali modifiche, che si allineano alla deliberazione di ARERA del 18/01/2022 n. 15 (“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”) ed all’Allegato A – TQRIF, riguardano nello specifico i seguenti articoli: art. 28 (“dichiarazione”); art. 29 (“modalità di versamento”); art.30 (“rimborsi e compensazione”); art 35 (“norme di rinvio e clausola di salvaguardia”). Tale atto ha altresì introdotto l’art. 28 bis recante la disciplina di “reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati”. Il testo del Regolamento approvato è scaricabile nella sottostante sezione “documenti- normativa”.
AGEVOLAZIONI
Anche per l’anno 2023 questa Amministrazione, in forza dell’art. 26, comma 2 del vigente Regolamento TARI ha previsto forme di agevolazione tramite assegnazione di contributi economici a sostegno di contribuenti TARI in stato di disagio sulla base dell’ISEE; tale assegnazione comporterà una riduzione delle tariffe per le utenze domestiche secondo specifici requisiti di ammissione. Nei prossimi mesi sarà pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi economici a sostegno dei contribuenti TARI in stato di disagio nonché relativa domanda da presentare al Comune.
RIDUZIONI
Con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 28/04/2023 questa Amministrazione ha previsto un ulteriore caso di riduzione della tariffa TARI riferito alle utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo e non locate neppure per finalità turistiche, aggiungendo il comma II all’art. 25 del Regolamento. Tale specifica destinazione deve essere indicata nella denuncia originaria o nella denuncia di variazione o a mezzo apposito modello di richiesta presente nella sottostante modulistica e con espressa dichiarazione di non voler cedere l’alloggio in locazione per finalità turistiche. Si specifica che è fatto salvo l’accertamento da parte del Comune. Alle suddette condizioni sarà applicata una riduzione della tariffa nella misura del 20% della parte variabile. La riduzione sarà applicata dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione e sulla base di apposita dichiarazione/richiesta di riduzione ed idonea documentazione. Il modulo da utilizzare per la richiesta è scaricabile dalla sottostante sezione “documenti-normativa”.
ALLEGATO: REGOLAMENTO TARI 2023
CONTATTI: Sara Guarracino 0577.742330 - 0577.742327
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO:
Lunedì-Mercoledì-Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00
Municipium
Responsabile
Municipium
Tipo di organizzazione
Municipium
Persone che compongono la struttura
Municipium
Elenco servizi offerti
Municipium
Sede principale
Municipium
Contatti
IMU-TARI-TASI Lun-Mer-Gio 9.00-14.00 : 0577.742330 - 0577.742326
CANONE UNICO-IMPOSTA DI SOGGIORNO Mar 09-14 /14.30-17.30 e Mer 09-14/14.30-17.30 : 0577.742344
Email IMPOSTA DI SOGGIORNO : impostadisoggiorno@comune.castellina.si.it
Email SUOLO PUBBLICO : suolopubblico@comune.castellina.si.it
Email IMU-TARI-TASI : ufficiotributi@comune.castellina.si.it