Imposta Unica Comunale (IUC)
Ultima modifica 5 aprile 2024
In attuazione dell’art.1 - comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. a decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) che si basa su due presupposti impositivi di cui uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l’altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
Il tributo IUC è composto:
a) dall’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune. Nell’anno d’imposta 2016 sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
c) dalla Tassa sui rifiuti (TARI), ex TARES - ex TARSU a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.