Descrizione
OGGETTO: ORDINANZA sulla circolazione stradale inerente il transito della GARA CICLISTICA DENOMINATA “3° TROFEO CASTELLO DI ALBOLA - 3^ COPPA ROCCA DI MONTEMASSI – MEMORIAL FABRIZIO FABBRI” in programma il giorno LUNEDÌ 29 APRILE 2024 - Sospensione temporanea traffico veicolare all'interno del centro abitato del cpoluogo del territorio di Castellina in Chianti
PRESO ATTO dell’istanza della ASD Pol. Tripetolo relativa alla gara ciclistica, “3° Trofeo Castello di Albola - 3^ Coppa Rocca di Montemassi – Memorial Fabrizio Fabbri” in programma per lunedì 29 aprile 2024 per il tempo strettamente necessario al passaggio dei corridori partecipanti;
RILEVATO che presso la Provincia di Siena è in fase di istruttoria un procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione suddetta;
RILEVATO che presso la Prefettura di Siena è in fase di istruttoria un procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di decreto di sospensione della circolazione riguardante le strade del percorso che non sono di competenza comunale;
AI SENSI della circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza protocollo n. 300/A/6989/20/116/11 del 29 settembre 2020;
RAVVISATA la necessità di adottare provvedimento atto a disciplinare la circolazione stradale nei tratti stradali interessati dall'evento, all’interno del centro abitato di competenza del Comune di Castellina in Chianti, al fine di consentirne il corretto svolgimento e di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose;
RITENUTO di dover adottare il richiesto provvedimento di inibizione della circolazione stradale per motivi attinenti alla sicurezza pubblica e alla circolazione stradale;
VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. modd.), nonché il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);
VISTO l'art. 1, comma 2, del sopra richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della circolazione;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 495/92;
DATO ATTO di quanto previsto dal titolo IV – Capo III – Art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali
PER I MOTIVI sopra rappresentati;
ORDINA
per il giorno lunedì 29 aprile 2024 secondo l’allegata tabella con le strade interessate che forma parte integrante del presente provvedimento l’adozione dei seguenti provvedimenti: ai fini di garantire l’incolumità del pubblico e dei concorrenti, nonché la sicurezza della circolazione stradale, è disposta la sospensione temporanea del traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia per il percorso interno al centro abitato del capoluogo del territorio del Comune di Castellina in Chianti, dei tratti di strada interessati dalla gara ciclistica, sopra indicata in programma, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti, secondo le seguenti modalità:
- In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”.
- In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti, calcolati dal transito del primo concorrente.
Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
- E’ vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- E’ fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- E’ fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;
- E’ fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed a pedoni di non attraversare la strada;
- Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza;
L' Ente organizzatore della manifestazione, a proprie cure, spese e responsabilità, dovrà:
- garantire la presenza e presidiare con proprio personale incaricato (come meglio indicato nella tabella allegata al parere con prescrizioni precedentemente inviato) munito di bracciale o di altro indumento dotato di segni di riconoscimento e con l’ausilio di bandierine rettangolari rosse o arancioni, ogni strada di accesso al percorso di gara e in corrispondenza di tutte le intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea allo scopo di segnalare efficacemente e in modo non equivoco il sopraggiungere dei concorrenti;
- di adottare tutte le misure necessarie per un sicuro e regolare svolgimento della manifestazione, accertando, fra l’altro, tramite specifico sopralluogo sull’intera area, la piena transitabilità della stessa;
- provvedere a rendere tempestivamente edotti gli utenti della strada, a mezzo di idonea segnaletica stradale posta in corrispondenza di tutte le deviazioni e strade di accesso al tratto di strada oggetto della chiusura;
- di dare la massima pubblicità all’utenza, riguardo alle modificazioni temporanee intervenute, attraverso mezzi di informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità;
- effettuare con strumenti di facile ed immediata leggibilità, analoga pubblicizzazione negli agglomerati di abitazioni vicine al luogo della manifestazione;
- rendere edotti i residenti, le strutture ricettive ed i pubblici esercizi, ubicati lungo il percorso di gara, sulla data e gli orari di chiusura;
- dare preavviso di almeno settantadue (72) ore, alle aziende che prestano servizi pubblici urbani ed extraurbani di trasporto di linea, qualora la manifestazione per il suo espletarsi risulti interessare percorsi ed orari in cui si sviluppano trasporti dalle stesse espletati;
- dislocare lungo tutto il percorso di gara, ricadente all’interno del centro abitato, commissari collegati tra loro con efficaci e funzionali strumenti radio/telefonici, gli stessi;
- assicurare che non siano arrecate offese all'estetica delle strade ed all'economia ecologica né che siano abbattute piante o parti di esse. Gli organizzatori dovranno pertanto adottare tutte le misure idonee a prevenire ogni sorta di danneggiamento e dovranno comunque farsi carico del completo ripristino della situazione antecedente, nonché degli oneri per danni eventualmente causati alla proprietà privata e pubblica;
- adottare particolari misure preventive allo scopo di evitare l'ostruzione della sede stradale con pregiudizio per il regolare svolgimento della gara;
- predisporre le necessarie indicazioni di percorso ed attuare opportuni transennamenti sul tratto di percorso ove è prevista la maggiore affluenza di spettatori, utilizzando a tale fine corde o materiale plastico omologato, che a gara ultimata dovrà essere smantellato ed asportato dalle zone interessate, unitamente ai materiali di rifiuto;
L’organizzazione dovrà predisporre, con proprio personale, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso ricadente all’interno del centro abitato, con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e di tutte le intersezioni stradali che interessano il passaggio della corsa e predisporrà specifica segnaletica in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
E' posto, altresì, a carico della Società Organizzatrice, l'onere di dare idoneo avviso al pubblico della conseguente sospensione temporanea o limitazione del traffico, mediante manifesti.
La validità del presente provvedimento è subordinata al rilascio, ai sensi dell'Art. 9 del D.L.gs. n. 285/1992, della prescritta Autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica in esame.
DISPONE CHE
La carovana ciclistica dovrà essere scortata da parte di uno degli organi di Polizia di cui all’art. 12 comma 1 del D. Lgs 30.04.1992, n° 285 e successive modifiche, da organizzare ai sensi dell’art. 9 del medesimo decreto legislativo, a supporto di questi è consentita la presenza di scorta tecnica.
AVVISA
che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate e degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e ss. mm. ii..
COMUNICA
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. Suddetti termini decorrono dall’affissione all’Albo Pretorio on line della presente ordinanza”.
A norma della legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante del Servizio Polizia Municipale.
Resta inteso che questa Amministrazione Comunale e la Polizia Municipale di Castellina in Chianti declinano qualsiasi responsabilità dall’uso improprio del presente atto, si ritiene sollevata ed indenne per danni a persone, cose e/o anomali, nonché da qualsiasi molestia, anche giudiziaria, come pure da eventuali richieste di risarcimento che potessero derivarle da parte dei partecipanti o di terzi in conseguenza del presente atto e dalla mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute.
Sono ritenuti responsabili, sia civilmente che penalmente, gli organizzatori, i quali esonerano l’Amministrazione Comunale e la Polizia Municipale di Castellina in Chianti da ogni e qualsiasi molestia o spesa come pure da eventuali richieste di risarcimento che dovessero provenire da terzi in conseguenza del presente atto e dalla mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, i dati vengono archiviati e trattati nel rispetto delle misure minime di sicurezza, nell’ambito di applicazione del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679. Titolare del trattamento, dei dati è il Comune di Castellina in Chianti; il Responsabile interno del trattamento dati è il Servizio di Polizia Municipale del Comune di Castellina in Chianti; Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune Castellina in Chianti; RPD: Società Esseti Servizi Telematici SRL rpd@consorzioterrecablate.it.
Lì, 02/04/2024
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PM
Rossi Alessandro
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Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2024, 08:31