Descrizione
Per le consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno 2025, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (art. 20, comma 1-bis, introdotto dall’art. 2, comma 37, lettera f), della legge 6 maggio 2015, n. 52), e del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 (art. 22), gli elettori residenti negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce le condizioni per l’esercizio del voto per corrispondenza avranno diritto, presentando apposita istanza alla competente autorità consolare, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l’avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio, a ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.
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Ultimo aggiornamento: 13 maggio 2025, 10:27