Autorizzazione paesaggistiche
Ultima modifica 13 novembre 2023
L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Ha validità di cinque anni, scaduti i quali l’esecuzione dei lavori progettati e non realizzati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. E’ richiesta l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica per opere che modificano l’aspetto esteriore dei luoghi interni alle aree sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi del DLGS 42/2004 .
MODALITA' DI PRESENTAZIONE: deve essere presentata apposita istanza compilando in ogni sua parte il modello predisposto dall’Ufficio Tecnico.
La richiesta è a firma del proprietario dell’immobile su cui si interviene o di chi altro abbia titolo ai sensi di legge e dovrà essere presentata corredata dalla relazione paesaggistica redatta secondo i criteri e con i contenuti del DPCM 12 dicembre 2005. La relazione paesaggistica costituisce, per l’amministrazione competente, la base di riferimento essenziale per le valutazioni di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 146 comma 5 del Dlgs 42/2004 e s.m.i.
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 152 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. - art. 146 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.