Legge R.T. n. 82 del 28.12.2009
La Legge R.T. n. 82/2009 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l’accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, compresi quelli che operano nelle aree dell’integrazione socio sanitaria, al fine di promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni e l’adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni. L'accreditamento attribuisce ai soggetti pubblici e privati l’idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio sanitarie per conto degli enti pubblici competenti, ed ha validità su tutto il territorio regionale (art. 2 l.r. 82/2009).
L'accreditamento può essere richiesto:
- dal Legale Rappresentante delle strutture pubbliche e private individuate dall’articolo 21, comma 1, della l.r. 41/2005, in possesso dell’autorizzazione al funzionamento;
- dal Legale Rappresentante dei soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona (art. 7, c.1 l.r. 82/2009);
- dagli operatori individuali per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare (art. 7, c.2 l.r. 82/2009);
Le modalità e i requisiti per richiedere ed ottenere l’accreditamento sono indicati nella legge regionale del 28/12/2009 n. 82 , nel Regolamento approvato con DPGR 86/R del 11/8/2020, nelle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 245 del 15/3/2021 e n. 289 del 22/3/2021 e relativi allegati.
I soggetti accreditati, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 5 e 8 della L.R. 82/2009 e con le modalità ivi stabilite, sono tenuti ad effettuare annualmente la verifica delle attività svolte e dei risultati raggiunti, tramite un' autovalutazione sulla base degli indicatori previsti dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 245 e n. 289 sopra citate. Ai sensi dell' art. 8 della L.R. 82/2009.