Descrizione
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVA A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE (SAFETY) AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7-BIS DEL D.LGS. 267/2000 per divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bottiglie e bicchieri di vetro e di consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale in occasione delle manifestazioni di pubblico spettacolo che si svolgono nel centro storico di castellina in chianti, per il periodo compreso dal 26 luglio 2025 al 26 agosto 2025.
IL SINDACO
Premesso che:
- si terranno, nel Centro storico cittadino, alcune manifestazioni di pubblico spettacolo, per le quale si prevede la partecipazione di un elevato numero di persone;
- in conformità alle direttive del Ministero dell’Interno, si rende opportuno adottare ogni misura di sicurezza idonea a realizzare la safety compresa l’emissione di un’apposita ordinanza relativa al divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine;
Considerato che l’utilizzo dei contenitori di vetro e di lattine ed il loro deposito incontrollato possono comportare un serio pericolo per l’incolumità pubblica per tutti coloro che si recano nei luoghi dell’evento e nelle aree immediatamente limitrofe, sia durante le manifestazioni, sia nei momenti successivi, in particolare per quelli di vetro che, frantumati, possono arrecare lesioni personali anche di grave entità;
Ritenuta l’urgente necessità di individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l’incolumità di chi vorrà partecipare agli eventi di pubblico spettacolo in centro storico;
Fatte salve le limitazioni orarie previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) per la somministrazione e vendita di alcoolici;
Ritenuto necessario ed urgente intervenire, in occasione degli eventi, a tutela del preminente interesse di salvaguardia dell’incolumità e sicurezza pubblica, vietando, a partire dalle ore 23.00 e fino alle ore 00:00 del giorno stesso della singola manifestazione di pubblico spettacolo, per un periodo temporale dal 26 luglio 2025 al 26 agosto 2025, compresi:
- la vendita per asporto ed il consumo itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro od in lattine, anche dispensate da distributori automatici;
- il consumo e la detenzione di bevande, bibite ed alcolici, racchiuse in contenitori di vetro od in lattine;
- Ritenuto, quindi, di adottare in occasione delle manifestazioni in argomento, misure preventive a tutela delle persone nelle zone interessate dall’afflusso di pubblico;
Visti:
- la Circolare del Ministero dell’Interno n.555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- la Circolare del Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018, prot. n. 11001/1/110 “ Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva”;
- l’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., comma 7 bis , che testualmente recita: “Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo
immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;
Dato atto che, per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile, il presente provvedimento è reso noto mediante idonee forme di pubblicità;
Rilevato che nell’adottare il presente provvedimento si è proceduto ad effettuare un ragionevole e proporzionale bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello privato ritenendo, nel caso di specie, preminente l’interesse alla sicurezza ed all’incolumità pubblica;
Tutto ciò premesso
ORDINA
Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:
- fatto divieto a chiunque, a decorrere dalle ore 23:00 e fino alle ore 00:00 del giorno stesso della singola manifestazione di pubblico spettacolo, per un periodo temporale dal 26 luglio 2025 al 26 agosto 2025, compresi:
- la vendita per asporto ed il consumo itinerante di bevande, bibite ed alcolici, contenute in bottiglie di vetro od in lattine, anche dispensate da distributori automatici;
- il consumo e la detenzione di bevande, bibite ed alcolici, racchiuse in contenitori di vetro od in lattine;
- i divieti e l’obbligo di cui al precedente punto 1) non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali.
AVVERTE CHE
- eventuali danni a persone o a cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno imputabili ai soggetti trasgressori;
- l’inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall’articolo 50 comma 7-bis.1 del d.lgs.n. 267/2000 e s.m.i. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 comma 1 del d.l. 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n.48, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n.689;
- la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate di far osservare il presente provvedimento.
DISPONE
- di incaricare la Polizia Municipale e il S.U.A.P., ciascuno in relazione alle proprie competenze, di curare gli adempimenti per l’attuazione della presente ordinanza;
- di assicurare l’immediata informazione e conoscibilità del presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, nonché la più ampia divulgazione tramite gli organi di informazione, social media, quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8, comma 3 della l. 241/90;
- di trasmettere il presente provvedimento a:
- Prefettura UTG di Siena;
- Questura di Siena;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Castellina in Chianti;
- Comando Provinciale VV.FF. di Siena;
- Comando di Polizia Municipale;
- S.U.A.P
INFORMA
Avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di giorni sessanta o centoventi decorrenti dalla piena conoscenza dello stesso.
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito istituzionale dell’Ente.
La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
Lì, 15/07/2025
Il Sindaco
Stiaccini Giuseppe
Allegati
Ultimo aggiornamento: 15 luglio 2025, 17:20