
Il diritto di accesso può essere esercitato informalmente con richiesta anche solo verbale.
L'interessato dovrà fornire la propria identità e ogni riferimento utile per l'individuazione del documento richiesto, spiegando le ragioni delle richiesta.
Se non è possibile accogliere la richiesta informale, l'interessato è invitato a presentare una domanda formale e motivata, ai sensi del D.P.R. n° 184 del 12/4/2006, che contenga anche i dati anagrafici e gli estremi del documento richiesto.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro i 10 giorni feriali dalla presentazione della richiesta.
E' possibile, in alcuni casi particolari, che il termine sia spostato fino ad un massimo di 30 giorni.
È escluso l'accesso agli atti e ai documenti nei casi in cui si rischi di pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
La visione degli atti e dei documento è gratuita. È invece previsto un costo per le fotocopie.